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Credito d’imposta i canoni di locazione immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda: c’è il codice per la compensazione

Al via la possibilità di utilizzare il credito d’imposta del 60% del canone mensile per la locazione, il leasing o la concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole. Lo rende noto l’Agenzia delle Entrate, con il Comunicato Stampa del 6 giugno 2020.

L’art. 28 del Decreto "Rilancio" (DL 19 maggio 2020, n.34), al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha infatti previsto un credito d’imposta pari al 60% del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo e al 30% del canone nei casi contratti di affitto d’azienda.
In particolare, l’importo da prendere a riferimento è quello versato nel periodo d’imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. È comunque necessario che il canone sia stato corrisposto.

L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 14/E del 6 giugno, fornisce i primi chiarimenti interpretativi e le indicazioni operative per la fruizione del suddetto credit e, con la Risoluzione n. 32/E pubblicata lo stesso giorno, istituisce il codice tributo per la compensazione. Si tratta del codice "6920", denominato "Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda – articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34".

La condizione per poter ottenere il credito d’imposta è che i soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o, in alternativa, può essere ceduto. La cessione può avvenire a favore del locatore o del concedente, oppure di altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi.

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