Corsi di formazione per il personale degli enti pubblici: quando si applica l’esenzione IVA

La corretta qualificazione delle prestazioni e la distinzione tra attività formativa e cessione di beni possono incidere in modo determinante sul trattamento Iva applicabile ai corsi destinati al personale degli enti pubblici.

Con Risposta n. 79 del 12 marzo l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul regime Iva applicabile ai corsi di formazione e addestramento professionale rivolti al personale degli enti pubblici, con particolare riferimento agli operatori della polizia locale.

Il caso esaminato riguarda una società che svolge attività di Formazione e addestramento periodico professionale erogato ai comandi di polizia locale in merito agli strumenti di autotutela in dotazione agli addetti alla sicurezza pubblica, quali addestramento al tiro, uso delle armi da fuoco, del distanziatore e dello spray OC.
Gli agenti di polizia, individuati dalle rispettive pubbliche amministrazioni, seguono i corsi per acquisire e mantenere le nozioni e le competenze necessarie alla detenzione e all’uso degli strumenti a loro assegnati per lo svolgimento dell’attività professionale.

Nel fornire il proprio parere l’Agenzia Entrate ha confermato la soluzione interpretativa prospettata dalla società istante, chiarendo che tali corsi possono rientrare nel regime di esenzione Iva previsto dall’articolo 14, comma 10 della Legge n. 537/1993.
La norma dispone infatti l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale rese nei confronti del personale delle amministrazioni pubbliche quando finalizzate all’acquisizione o al mantenimento delle competenze richieste per lo svolgimento delle mansioni istituzionali.

Diversamente, precisano le Entrate, quando al servizio di formazione si affianca anche la fornitura di beni – come nel caso della fornitura di distanziatori telescopici e relativo addestramento al loro utilizzo – e il contratto prevede un unico corrispettivo onnicomprensivo senza distinguere la quota riferibile ai beni da quella relativa alla formazione, il regime di esenzione non può applicarsi e l’intera operazione è assoggettata a Iva con aliquota ordinaria.

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