Contributi pubblici significativi – pubblicato il decreto attuativo

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM 26 marzo 2026 n. 84, decreto attuativo della Legge di bilancio 2025 (L. 207/2024). Il provvedimento, in vigore dal 4 giugno 2026, definisce i criteri per identificare i contributi pubblici “di entità significativa” che faranno scattare specifici obblighi di verifica e, ove necessario, l’obbligo di nomina dell’organo di controllo.

La disciplina si applica ai contributi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Il DPCM stabilisce che i requisiti relativi alla destinazione e all’importo devono sussistere cumulativamente. Un contributo è considerato rilevante se:

  • proviene da amministrazioni centrali dello Stato, da società da esse controllate direttamente a maggioranza (escluse le quotate e loro controllate) o da enti pubblici non economici vigilati dalle stesse amministrazioni centrali (art. 1 comma 1);
  • è finalizzato alla realizzazione di specifici progetti o scopi di interesse pubblico (art. 1 comma 1 lett. a);
  • è di importo superiore a 1 milione di euro annui oppure, se inferiore, rappresenta almeno il 50% del totale delle entrate o del valore della produzione del beneficiario (art. 1 comma 1 lett. b).

Sono espressamente esclusi dall’ambito di applicazione del decreto i contributi (art. 1 comma 1 lett. b);

  1. destinati a una generalità di soggetti;
  2. aventi natura corrispettiva, retributiva, indennitaria o risarcitoria;
  3. concessi sotto forma di credito d’imposta;
  4. erogati a società quotate (e loro controllate), Enti del Terzo Settore (ETS), ONLUS iscritte all’anagrafe, enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ed enti delle confessioni religiose con intese con lo Stato.

In presenza di un contributo rilevante gli organi di controllo (anche monocratici) di società, enti, organismi e fondazioni beneficiari sono tenuti ad effettuare verifiche specifiche per accertare che l’uso dei contributi sia coerente con le finalità per cui sono stati concessi o con la realizzazione dei progetti previsti nonché ad inviare al MEF, con modalità non ancora definite, una relazione annuale al MEF con le risultanze dei controlli entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di erogazione (art. 2 comma 1).

Al fine di garantire gli adempimenti richiesti il soggetto beneficiario dei contributi rilevanti è tenuto a costituire un organo di controllo qualora ne sia sprovvisto modificando se necessario lo statuto ovvero le norme regolamentari e organizzative (art. 2 comma 2).

Il mancato invio della relazione o la segnalazione del mancato rispetto delle finalità/progetti legati al contributo possono comportare l’esclusione dall’erogazione di altri finanziamenti pubblici o dello stesso contributo per l’annualità successiva.

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