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Contratti pubblici – Dall’ANAC le indicazioni interpretative sull’applicazione delle clausole del bando-tipo alla L. n. 55/2019

In considerazione delle modifiche introdotte dalla legge 55 del 14 giugno 2019, di conversione del D.L. n. 32 del 18 aprile 2019 (c.d. “Sblocca cantieri“) al codice dei contratti pubblici, e nelle more del Regolamento di attuazione dello stesso Codice che il Governo dovrà emendare, l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) – con un comunicato del 23 ottobre scorso – ha ritenuto opportuno fornire alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici indicazioni interpretative in merito all’applicazione delle clausole del bando tipo nel nuovo contesto normativo.

L’ANAC, nella redazione del suo comunicato, ha preso come riferimento il bando tipo n. 1, relativo all’affidamento di servizi e forniture sopra soglia comunitaria, ma ha chiarito che le stesse considerazioni valgono per i bandi tipo n. 2 e n. 3. Quest’ultimo riguarda l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a 100mila euro.

Dovranno essere disapplicate dai bandi tipo le clausole previste dal paragrafo 9, che fanno riferimento alla soglia del subappalto, che lo Sblocca Cantieri ha elevato dal 30% al 40%, e all’obbligo, oggi non più vigente, di indicare la terna dei subappaltatori in fase di offerta.

Devono inoltre essere rivisti alla luce delle nuove norme:

– il paragrafo 7.5 sui controlli relativi ai consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili,
– il paragrafo 8 sull’avvalimento,
– il paragrafo15.2 sul Documento di gara unico europeo,
– il paragrafo 5 sui Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione, – il paragrafo 19 e 21 sulle procedure di gara, l’apertura delle buste e la valutazione delle offerte. Ricordiamo infatti che le stazioni appaltanti possono ora prevedere nei bandi che l’esame delle offerte preceda la verifica dell’idoneità degli offerenti.

Ricordiamo, inoltre, che il bando-tipo n. 3 per l’affidamento con procedura aperta dei servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a 100mila euro con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglio rapporto qualità/prezzo è entrato in vigore il 26 agosto 2018 con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Per saperne di più dal sito dell’ANAC clicca qui.

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