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Consulenti finanziari – Iscrizione all’Albo unico – Deroga a favore delle attività già avviate

Le disposizioni dettate al comma 237, dell’art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) prevede una deroga che riguarda i consulenti finanziari in attesa dell’iscrizione nel nuovo Albo unico.

I consulenti finanziari indipendenti e le società di consulenza finanziaria, che operano alla data del 31 ottobre 2007 e che hanno chiesto – entro il 30 novembre 2018 – di iscriversi al nuovo Albo unico dei consulenti finanziari, possono continuare a prestare assistenza verso i propri clienti in attesa dell’ammissione da parte dell’Organismo Consulenti Finanziari.

Ricordiamo che l’art. 10, comma 5, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129 (che dà attuazione alla direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari) stabiliva che fino dalla data di avvio di operatività dell’Albo unico dei consulenti finanziari, “la riserva di attività di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all’articolo 1, comma 5, lettera f), del citato decreto legislativo, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti“.

La data di avvio dell’operatività dell’Albo unico dei consulenti finanziari e dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, è stata fissata, con delibera della CONSOB n. 20704 del 15 novembre 2018 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2018), per il 1° dicembre 2018.

Il comma 237 della legge di bilancio 2019 ha modificato il citato comma 5, dell’art. 10, prevedendo una deroga temporalmente limitata di “non oltre 180 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, qualora questa sia stata presentata entro il 30 novembre 2018, o la data di decisione dell’Organismo sulla stessa domanda“,

Pertanto, i I consulenti finanziari indipendenti e le società di consulenza già operanti alla data del 31 ottobre 2007 potranno continuare ad operare in deroga anche in pendenza dell’iscrizione all’Albo Unico dei consulenti, purché abbiano presentato regolare istanza di iscrizione entro i termini fissati al 30 novembre 2018.

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