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Consulenti del lavoro: almeno 16 crediti formativi entro il 31 dicembre

Ai sensi dell’art. 3 del regolamento recante le disposizioni sulla formazione continua per i consulenti del lavoro si ricorda che, entro il 31 dicembre 2019, ogni Consulente del Lavoro iscritto all’Albo deve maturare complessivamente almeno 16 crediti formativi, di cui almeno 3 crediti nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico.
Come previsto dal regolamento, è obbligatorio conseguire nel biennio almeno 50 crediti formativi, di cui 6 nelle materie di ordinamento professionale e codice deontologico.
Si può beneficiare, nel biennio, di un debito formativo per un massimo di 9 crediti, che dovranno essere recuperati nei primi sei mesi del biennio successivo.

Il 40% dei crediti può essere conseguito anche in modalità e-learning. Su richiesta motivata dell’iscritto, o per motivi di carattere generale, il Consiglio Provinciale può autorizzare una percentuale superiore.
In nessun caso, comunque, è possibile riportare nel computo dei crediti del biennio di riferimento i crediti maturati nel biennio precedente.

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