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Condominio: la Cassazione sulla nozione di “pari uso della cosa comune”

La nozione di pari uso della cosa comune, cui fa riferimento l'art. 1102 del Codice Civile, seppur non vada intesa nel senso di uso identico e contemporaneo (dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione), implica, tuttavia, la condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri, essendo i rapporti condominiali informati al principio di solidarietà, il quale richiede un costante equilibrio fra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione.

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con l'Ordinanza n. 26703 del 2020.

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