E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n.48 del 27 febbraio 2015, il Decreto 13 febbraio 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze inerente l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi per talune prestazioni di servizi rese da soggetti concessionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Nel Decreto si legge che non sono soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui all’art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le seguenti tipologie di operazioni:
- servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente resi nei confronti degli utenti dal concessionario in esecuzione del contratto di concessione stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- servizi di gestione e di rendicontazione del pagamento dei corrispettivi dovuti dall’utenza per le pratiche di competenza del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici resi nei confronti degli utenti dal concessionario in esecuzione del contratto di concessione stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
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