QUESTO ARTICOLO HA PIÙ DI 1 ANNO

Comunicazione e Autocertificazione Decreto Legge n.18/2020 per la sospensione dei pagamenti delle rate di prestiti e finanziamenti e dei canoni di leasing

L’Art. 56 del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020, titolato “Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19)”, al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 prevede che le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (1), aventi sede in Italia, possono avvalersi dietro comunicazione, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, delle seguenti misure di sostegno finanziario: 

a)   per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020; 

b)   per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni; 

c)   per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. 

La comunicazione prevista deve essere corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19

 Abbiamo predisposto un modello della comunicazione corredata dall’autocertificazione. In MSWord personalizzabile.

(1) Rientrano nella definizione le imprese con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o determinato non superiore a 250 unità e un fatturato annuo minore di 50 milioni di euro (oppure un totale attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro).

ALTRI APPROFONDIMENTI
Credito d’imposta per Redditi prodotti all’Estero: regole e calcolo nel 730/2026

Credito d’imposta per Redditi prodotti all’Estero: regole e calcolo nel 730/2026

FOCUS TEMATICO
Redazione AteneoWeb
Come evitare la doppia imposizione fiscale sui redditi esteri. Scopri requisiti e agevolazioni previste dall'art. 165 del TUIR....
Personalità giuridica e patrimonio minimo per gli Enti del Terzo Settore: requisiti e attestazioni

Personalità giuridica e patrimonio minimo per gli Enti del Terzo Settore: requisiti e attestazioni

FOCUS TEMATICO
Redazione AteneoWeb
Come ottenere la personalità giuridica per gli Enti del Terzo Settore. Requisiti di patrimonio minimo, ruolo del notaio e attestazioni dei revisori....
Conservazione dei documenti e Fascicolo Antiriciclaggio: procedure 2026

Conservazione dei documenti e Fascicolo Antiriciclaggio: procedure 2026

Redazione AteneoWeb
Come gestire la conservazione cartacea e informatica dei documenti in ambito antiriciclaggio. Le regole tecniche e le procedure per gli studi nel 2026....

Quiz Cybersecurity e Modello 231

La tua azienda è davvero protetta?
Scoprilo in 2 minuti.

Resta sempre aggiornato su fisco, lavoro e normativa

Informazioni chiare e selezionate, pensate per i professionisti, direttamente nella tua e-mail.