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Come viene erogato il nuovo contributo a fondo perduto DL “Sostegni”

Come noto il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 (cd. Decreto “Sostegni”) ha introdotto ,all’art. 1, un nuovo contributo a fondo perduto destinato a sostenere le attività economiche danneggiate dall’emergenza da Coronavirus, che viene riconosciuto ai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione del fatturato medio mensile verificatasi durante l’intero anno 2020 rispetto all’anno 2019.

Il Decreto, rispetto ai precedenti contributi a fondo perduto, ha introdotto una nuova modalità di erogazione del suddetto contributo.

L’Agenzia delle entrate può erogare il contributo spettante, a scelta del beneficiario, tramite accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica) o tramite riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24, che deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo.
La scelta deve essere espressa dal beneficiario nell’istanza per la richiesta del contributo e può essere modificata dal soggetto richiedente SOLO fino al momento del riconoscimento del contributo, il cui esito è esposto nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”.

Nel caso di opzione per il riconoscimento del credito d’imposta, precisa l’Agenzia Entrate, il relativo importo può essere utilizzato in compensazione a fronte delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme dovute allo Stato, agli enti locali e agli enti previdenziali, il cui versamento si effettua mediante presentazione del modello F24.

Alle compensazioni del credito d’imposta NON si applicano i seguenti limiti:

  • divieto di compensazione in presenza di ruoli erariali scaduti per un importo superiore a 1.500 euro, di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto legge n.78/2000;
  • ammontare annuo massimo delle compensazioni di cui all’art. 34 della legge n. 388/2000;
  • ammontare annuo massimo dei crediti d’imposta fruibili, di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007.
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