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Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – Entrata in vigore delle nuove norme – Previste due fasi

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019 – Supplemento Ordinario n. 6, il Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante"Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155".

Secondo quanto previsto dall’articolo 389, le disposizioni contenuto in questo decreto non saranno immediatamente applicabili ma entreranno in vigore in maniera scaglionata: alcune disposizioni entreranno in vigore entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto (entro il 16 marzo 2019), altre entro 18 mesi dalla stessa pubblicazione (entro il 15 agosto 2020). Vediamole nel dettaglio

1) Disposizioni operative tra 30 giorni (16 marzo 2019)

Saranno operative entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, e quindi dal 16 marzo 2019, le disposizioni riguardanti:

– la competenza, nei procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione, assegnata al tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese individuato avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali (art. 27, comma 1);
– le modifiche alla disciplina dell’amministrazione straordinaria (art. 350);
l’istituzione dell’albo dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore (artt. 356, 357);
– la realizzazione dell’area web riservata (prevista dal comma 6 dell’art. 40) da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, avvalendosi delle strutture informatiche di cui all’articolo 6-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale).

Il comma 6 dell’art. 40 prevede infatti che quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata del ricorso e del decreto di convocazione, da parte di coloro che esercitano funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa o da parte del pubblico ministero, non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto dovranno essere notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nell’area web riservata. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento.

– le norme sulla certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi (art. 363);
– le norme sulla certificazione dei debiti tributari (art. 364);
– le norme sul recupero delle spese della procedura e il compenso del curatore in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (art. 366);
– le previsioni sugli assetti organizzativi dell’impresa (con la modifica dell’art. 2086 del Codice civile) e societari (con la modifica dell’art. 2257 del Codice civile) (art. 375 e 377),
– sulla responsabilità degli amministratori (con la modifica degli articoli 2476 e 2486 del Codice civile) (art. 378);
– sulla nomina degli organi di controllo (con la modifica dell’art. 2477 del Codice civile) (art. 379). A tale proposito, si rammenta che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo, per le società a responsabilità limitata e le società cooperative già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovrà essere rispettato entro nove mesi dalla predetta data (art. 379, comma 3);
– le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire (artt. 385, 386, 387, 388).

2) Disposizioni operative tra 18 mesi (15 agosto 2020)

Per il resto, il Decreto legislativo entra in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione, ovvero il 15 agosto 2020.

Da tale data saranno pienamente operative la maggior parte delle disposizioni, comprese le misure di allerta, volte a consentire la pronta emersione della crisi, nonché la nuova sezione sul sovraindebitamento, ovvero sul fallimento del consumatore e delle piccole imprese.

3) Disciplina transitoria

All’articolo 390 del decreto legislativo è ricompresa anche una norma di disciplina della fase transitoria, che riguardano ricorsi e domande presentati prima dell’entrata in vigore o pendenti alla data di entrata in vigore del decreto in commento

3a) Viene prescritto, in particolare, che:

– i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare,
– i ricorsi per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l’apertura del concordato preventivo, per l’accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e
– le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

depositati prima dell’entrata in vigore del presente decreto dovranno essere definiti secondo le disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nonchè della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (recante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonchè di composizione delle crisi da sovraindebitamento“).

3b) Le procedure di fallimento e le altre procedure indicate sopra, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma dovranno essere definite secondo le disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nonchè della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

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