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Cittadini stranieri – Prorogato al 31 dicembre 2019 il divieto di utilizzo dell’autocertificazione nelle procedure disciplinate dalle norme sull’immigrazione

Il comma 1132, lett. a), con una modifica all’articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ha disposto la proroga al 31 dicembre 2019 del termine relativo al divieto di utilizzo, da parte dei cittadini stranieri, di autocertificazione per le “speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero“, quali, per esempio, la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno.

Ricordiamo che la parificazione nel diritto alla autocertificazione da parte di un cittadino proveniente da paesi terzi è stata introdotta, anche se parzialmente, dal D.P.R. n. 445/2000, che all’articolo 3, comma 2 prevede che i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia possano utilizzare le dichiarazioni sostitutive, anche se “limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani”.

Pertanto, nel caso il dato richiesto attenga ad atti formato all‘estero e non registrati in Italia o presso un Consolato italiano si deve procedere all‘acquisizione della certificazione prodotta dal Paese straniero, legalizzata e tradotta all‘estero nei termini di legge.

Da tale equiparazione, peraltro solo parziale, erano però escluse le procedure concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero, con la conseguenza che, nell’ambito di tali procedure, lo straniero non può mai avvalersi della autocertificazione.

Di quest’ultima previsione limitatrice, è stata disposta la soppressione nel 2012 con l‘art. 17, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del citato D.L. n. 5 del 2012 (recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo“).

Con il comma 4-bis era stata disposta la soppressione delle parole: «, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero» dall‘art. 3, comma 2 del D.P.R. n. 445/2000.

Con il comma 4-ter era stata disposta la soppressione anche delle parole: «, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l’esibizione o la produzione di specifici documenti», .dall’articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni.

Con il comma 4-quater dello stesso decreto era stato, infine, disposto che “Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 31 dicembre 2012“.

Ma tale scadenza è stata poi rinnovata di anno in anno, fino a quella attuale.

Il successivo comma 4-quinquies prevedeva l‘emanazione di un apposito decreto del Ministero dell‘interno che avrebbe dovuto, tra l‘altro, individuare le modalità di acquisizione d‘ufficio di dati e certificati. Tale decreto non è mai arrivato.

Pertanto, dopo oltre sei anni di rinvii, anche per tutto il 2019, i cittadini extracomunitari non potranno avvalersi dell’autocertificazione per le procedure disciplinate dalle norme sull’immigrazione.

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2019 clicca qui.

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