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Chiarimenti dal Dipartimento delle Finanze su invio telematico delibere regolamentari e tariffarie e applicabilità maggiorazione di aliquota Imu

Due nuove Risoluzioni direttamente dal Dipartimento delle finanze:

  • con la prima (Risoluzione n. 7/DF) vengono chiesti chiarimenti in merito alla decorrenza dell’obbligo di utilizzare il formato elettronico, individuato dal decreto 20 luglio 2021, per l’invio telematico al MEF delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie di comuni, province e città metropolitane. Viene chiesto, in particolare, se tale formato debba essere rispettato anche per la trasmissione delle delibere relative all’anno d’imposta 2021, che è stata già eseguita da numerosi enti.
    Considerato che al momento dell’entrata in vigore del decreto l’attività di trasmissione degli atti relativi all’anno d’imposta 2021 era già ampiamente avviata, precisa il MEF nella Risoluzione, l’obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico dallo stesso definito deve ritenersi vigente a decorrere dall’anno d’imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi. Nessun ulteriore onere grava, pertanto, in capo ai comuni, alle province e alle città metropolitane che hanno già eseguito la trasmissione degli atti concernenti l’anno 2021, né, del resto, per ragioni di uniformità, al rispetto delle specifiche tecniche del formato elettronico sono tenuti gli enti che devono ancora provvedere a tale adempimento.
     
  • con la seconda (Risoluzione n. 8/DF) il Dipartimento delle Finanze fornisce chiarimenti in merito all’applicazione, anche per l’anno 2021, dell’aliquota maggiorata dell’imposta municipale propria (IMU) dello 0,08%, deliberata nel 2020. Nel documento viene precisato che, nel caso di specie, la mancata adozione di una delibera sulle aliquote IMU per l’anno 2021 determina l’effetto della conferma automatica di tutte le aliquote approvate per il 2020, compresa anche quella maggiorata dell’1,14%, risultante per l’appunto dall’applicazione della suddetta maggiorazione dello 0,08%.
     
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