L’art. 9 della Finanziaria 2002 dispone che non si applicano sanzioni e interessi ai contribuenti (accertamenti relativi ai periodi di imposta 2001 e 2002) che si adeguano ai valori degli studi di settore. Questo beneficio richiede che l’indicazione nella dichiarazione dei redditi, dei ricavi o compensi (non annotati nelle scritture contabili) corrispondenti a quelli derivanti dall’applicazione degli studi di settore di cui all’art. 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427 .
(Fonte: ItaliaOggi)
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CHI SI ADEGUA AGLI STUDI DI SETTORE NON INCORRE IN SANZIONI E INTERESSI
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