Una sentenza della Commissione tributaria centrale ha stabilito che gli oneri di urbanizzazione sostenuti sull’immobile e relativi a opere di miglioramento sono deducibili dal reddito in quanto consentono a un numero maggiore di utenti di fruire di servizi già esistenti. La deducibilità del contributo in esame in quanto gravante sull’immobile che già fruiva dei servizi, viene ricollegata non tanto ad un immediato miglioramento dell’immobile, ma alla possibilità di consentire la fruizione di tali servizi a un numero maggiore di utenti. Sentenza n. 772/2001 del 1° febbraio 2001 sez. 2 Commissione Tributaria Centrale.
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CASA, DEDUCIBILI DAL REDDITO GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE
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