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Brevetto – La decadenza per mancato pagamento dei diritti è automatica a prescindere dalla procedura attivata dall’UIBM

Il ritardo nel pagamento dei diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale comporta la decadenza della privativa ex lege senza che sussista un termine per l’UIBM di attivazione della procedura di decadenza di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 (Codice della proprietà industriale)

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione I Civile, con la sentenza n. 12849/19 depositata il 14 maggio 2019.

Del resto, l’art. 75 (rubricato “Decadenza per mancato pagamento dei diritti“) del D.Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 (Codice della proprietà industriale – CPI), al primo comma stabilisce testualmente “Il brevetto per invenzione decade per mancato pagamento entro sei mesi dalla data di scadenza del diritto annuale dovuto, subordinatamente all’osservanza delle disposizioni dei commi 2, 3 e 4″.

Nella sentenza si ricorda che l’art. 75 C.P.I. non prevede alcun termine a carico dell’Ufficio per l’attivazione della procedura della decadenza e che, quando si verificano i presupposti individuati dal combinato disposto degli artt. 75, comma 1, e 227, comma 5, C.P.I., I’UIBM ha solo il compito di rilevare il mancato pagamento e di annotare nel proprio registro ufficiale l’avvenuta decadenza del diritto, previa notifica al titolare del mancato pagamento rilevato, al fine di consentirgli di dimostrare di avere invece assolto all’obbligo relativo.

Con orientamento costante (Cass. 3833/1956; Cass. 117/1962; Cass. 10219/2009), la Corte ha costantemente ritenuto che il termine per il pagamento della tassa annuale di brevetto, stabilito dall’art 47 del R.D. 29 giugno 1939 n 1127, é perentorio, a norma dell’art. 55, n 1, di detto decreto (che prevede la decadenza dal brevetto “per mancato pagamento entro sei mesi dalla scadenza della tassa annuale dovuta“), ed il versamento della tassa, eseguito dopo il decorso del termine, ancorché anteriormente all’annotazione di decadenza prevista dall’art 56 della stessa legge, non vale a far rivivere il diritto di esclusiva, che deve considerarsi già estinto a tutti gli effetti.

Ora – conclude la Corte – “in difetto di previsione espressa, conclude la Corte non può ritenersi che sussista un termine per I’UIBM di attivazione della procedura di decadenza, che consegue ex lege, ai sensi dell’arrt. 227 C.P.I. per effetto del mancato pagamento del diritto annuale di mantenimento entro il semestre di mora, sia pure all’esito del procedimento di annotazione della decadenza disciplinato dall’art. 75 C. P.I.. Non è infatti la comunicazione deii’UIBM che segna il dies a qua del termine per eseguire il pagamento del diritto annuale“.

I compiti dell’Ufficio Italiano brevetti e marchi sono esplicitati, in modo assai chiaro, al comma 2 del citato art. 75 del C.P.I., dove si stabilisce che “Trascorso il mese di scadenza del diritto annuale e trascorsi altresì inutilmente i successivi sei mesi nei quali il pagamento è ammesso con l’applicazione di un diritto di mora, e comunque scaduto il termine utile per il pagamento del diritto, l’Ufficio italiano brevetti e marchi notifica all’interessato, con comunicazione raccomandata, che non risulta effettuato nel termine prescritto il pagamento del diritto dovuto. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, dopo trenta giorni dalla data di comunicazione anzidetta, dà atto nel registro dei brevetti, con apposita annotazione, della avvenuta decadenza del brevetto per mancato pagamento del diritto annuale, pubblicando poi nel Bollettino ufficiale la notizia della decadenza stessa“.

Per scaricare il testo della sentenza n. 12849/2019 clicca qui.

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