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Bonus “Teatro e Spettacoli” e “Tessile e Moda”: le istruzioni per accedere alle agevolazioni

Con Comunicato Stampa dell’11 ottobre 2021 l’Agenzia delle entrate informa della pubblicazione di due distinti Provvedimenti con i quali vengono definite modalità, contenuti e termini di presentazione delle comunicazioni da inviare per usufruire delle  agevolazioni introdotte dal Dl Sostegni e dal Dl Rilancio a favore di settori particolarmente colpiti dalla pandemia, come quello delle attività teatrali e spettacoli dal vivo e quello del tessile, della moda e degli accessori.

In particolare, le domande per il bonus “Teatro e Spettacoli” possono essere inviate in via telematica, direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, dal 14 ottobre al 15 novembre 2021.
Il bonus è riconosciuto alle imprese che effettuano attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche attraverso l’utilizzo di sistemi digitali e utilizzabile esclusivamente in compensazione. Ai soggetti che operano in questo settore e che hanno subito nell’anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto al 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 90% delle spese sostenute nel 2020, che spetta anche se le attività sopra indicate hanno avuto luogo attraverso l’utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti. 

L’agevolazione per il settore “Tessile, Moda e Accessori”, va invece a sostenere le imprese attive nell’industria tessile e della moda, delle calzature e della pelletteria. Si tratta di un credito d’imposta riconosciuto nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio. 
Per accedere al credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate tale “incremento di valore delle rimanenze finali di magazzino” al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile del credito. La comunicazione per l’accesso al credito deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.

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