Chi richiede al Pubblico registro automobilistico (Pra) la radiazione del proprio veicolo o l’annotazione della perdita di possesso entro il mese successivo alla scadenza del bollo non è tenuto a rinnovare il pagamento della tassa. Il principio è stato stabilito dalla Corte costituzionale, con l’ordinanza 120 depositata il 10 aprile scorso (pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» 15 del 16 aprile 2003)
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