Cosa succede se l’amministratore di una società omette di depositare i bilanci e, per giunta, ignora sistematicamente le richieste dei soci di visionare i documenti contabili? Una recente pronuncia della Corte d’Appello di Roma fa chiarezza sulle corrette strategie legali da adottare, tracciando un confine netto tra i rimedi a disposizione del singolo socio e il ricorso al controllo giudiziario.
Quando l’amministratore fa “muro di silenzio” e non presenta i bilanci, il socio non è affatto disarmato. Ha infatti a disposizione due strade principali per tutelarsi:
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l’azione di responsabilità: per chiedere il risarcimento dei danni causati dalla cattiva gestione dell’amministratore
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la tutela cautelare d’urgenza: attivabile ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c., per costringere l’amministratore a esibire i documenti contabili e consentirne l’esame.
I giudici di Roma hanno posto un freno all’uso improprio della denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c. (quella che punta, nei casi più gravi, alla nomina di un amministratore giudiziario).
Il rimedio dell’art. 2409 c.c. non può essere utilizzato al solo scopo di accertare la responsabilità dell’amministratore per irregolarità nella tenuta dei libri contabili o per la mancata predisposizione dei bilanci, se da queste condotte non deriva un danno attuale e concreto per la società stessa.
Se il danno (anche solo potenziale) colpisce esclusivamente i singoli soci o i creditori, e non va a intaccare direttamente l’integrità del patrimonio sociale, la strada del controllo giudiziario non è percorribile.


