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Azienda agricola e agriturismo: regimi distinti, effetti differenti

È fondamentale riscontrare l’inerenza di un costo all’una o all’altra attività, potendone derivare conseguenze diverse in termini di deduzione del costo e di detrazione dell’Iva.

Non può riconoscersi la detrazione Iva se i lavori sono destinati all’attività ricettiva (agrituristica) e non all’attività agricola dell’azienda.
Con questa motivazione, la Corte di cassazione (ordinanza n. 5954 del 28 febbraio 2019) ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate contro un contribuente titolare di un’azienda agricola con complementare attività di agriturismo, che aveva optato per distinti regimi fiscali.

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