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Avvocati: no ad espressioni sconvenienti od offensive anche se provocate

Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 408 del 31 dicembre 2016 ha posto l’attenzione sul dovere dell’avvocato di comportarsi adeguatamente, nell’esercizio della propria professione, in ogni situazione, "con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione".

Inoltre, lo stesso deve sempre astenersi dall’utilizzare espressioni sconvenienti od offensive, la cui rilevanza deontologica "non è esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, rilevando le predette circostanze ai soli fini della determinazione della sanzione (CASS. SSUU 31/5/2016, n. 11370)".

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