Associazione professionale trasformata in STP: resta valido il costo fiscale rivalutato delle quote

Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla rideterminazione del costo delle partecipazioni e sul regime fiscale delle operazioni straordinarie tra studi professionali e società tra professionisti.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a interpello n. 123 del 15 giugno, interviene sul trattamento fiscale delle quote detenute in un’associazione professionale successivamente trasformata in società tra professionisti (STP), chiarendo gli effetti della rivalutazione del costo delle partecipazioni.

Il caso esaminato

L’istanza è stata presentata da un’associazione professionale composta da undici soci, tutti dottori commercialisti, che aveva deliberato la trasformazione in una STP costituita in forma di S.r.l., operazione destinata a beneficiare del regime di neutralità fiscale previsto dall’articolo 177-bis del TUIR. Alcuni soci intendevano inoltre procedere, nel corso del 2026, alla rideterminazione del costo fiscale delle quote detenute nell’associazione ai sensi dell’articolo 5 della Legge n. 448/2001.

Il quesito posto all’Amministrazione riguardava la possibilità di mantenere il valore rivalutato anche dopo il perfezionamento della trasformazione, assumendolo come costo fiscalmente riconosciuto delle quote ricevute nella nuova S.r.l. tra professionisti.

La risposta dell’Agenzia

Nel ricostruire il quadro normativo, l’Agenzia ricorda che, a seguito delle modifiche intervenute, le plusvalenze derivanti dalla cessione di quote detenute in associazioni professionali rientrano tra i redditi diversi e che, di conseguenza, i soci possono procedere alla rideterminazione del costo delle partecipazioni possedute al 1° gennaio 2026 secondo le regole previste dalla legge n. 448/2001.

Con riferimento agli effetti della successiva trasformazione in STP, l’Agenzia valorizza il principio di neutralità fiscale introdotto dall’articolo 177-bis del TUIR per le operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, fondato sulla continuità dei valori fiscalmente riconosciuti delle attività e passività che transitano da un regime all’altro.

La conclusione è favorevole ai contribuenti: il costo fiscale delle partecipazioni detenute nella società tra professionisti dopo la trasformazione conserva il medesimo valore fiscalmente riconosciuto delle quote possedute nell’associazione professionale, includendo anche l’eventuale rivalutazione effettuata con riferimento al 1° gennaio 2026.

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