Nelle ultime pronunce sul lavoro domestico e le agevolazioni previdenziali, i giudici di legittimità chiariscono quali requisiti debbano sussistere per accedere al regime contributivo speciale.
Con l’Ordinanza n. 24869 del 31 agosto 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha chiarito i confini normativi del lavoro domestico, stabilendo che le agevolazioni previdenziali previste per questo settore non possono essere applicate quando vi sia una scissione tra il datore di lavoro e il reale beneficiario delle prestazioni.
Il caso e l’origine del contenzioso
La vicenda nasce da un verbale di accertamento dell’INPS nei confronti di un’Associazione che impiegava personale con contratti di lavoro domestico per prestare attività di cura e assistenza a favore di anziani presso le loro abitazioni o strutture di ricovero.
L’Istituto previdenziale ha disconosciuto la natura “domestica” dei rapporti, richiedendo il versamento dei contributi secondo le aliquote ordinarie e irrogando le relative sanzioni. Sia il Tribunale di Bergamo sia la Corte d’Appello di Brescia hanno confermato il recupero contributivo dell’INPS, evidenziando come difettasse il requisito fondamentale del lavoro domestico: l’esecuzione delle mansioni per il funzionamento della vita familiare dello stesso datore di lavoro. L’Associazione ha quindi proposto ricorso in Cassazione.
La decisione della Corte di Cassazione
Rigettando integralmente il ricorso, la Suprema Corte ha ribadito importanti principi in materia di qualificazione del rapporto di lavoro e di regimi contributivi speciali:
- sostanza del lavoro domestico: ai sensi della Legge n. 339/1958 e del D.P.R. n. 1403/1971, il lavoro domestico è caratterizzato in modo vincolante dal nesso diretto tra la prestazione resa e il soddisfacimento dei bisogni personali e della vita familiare del datore di lavoro;
- inapplicabilità in caso di terzi beneficiari: la definizione di lavoro domestico non può comprendere le attività svolte da datori di lavoro che mettono a disposizione manodopera a favore di terzi. La scissione tra la figura del datore di lavoro e quella del soggetto che fruisce concretamente dell’assistenza altera la struttura di “specialità” tipica del lavoro domestico;
- regime contributivo ordinario: poiché il regime previdenziale agevolato del lavoro domestico si giustifica solo in ragione della particolare natura del rapporto e degli spazi condivisi tra datore e lavoratore, l’assenza di tali presupposti impone l’applicazione delle aliquote contributive ordinarie;
- incertezza normativa e sanzioni: la Corte ha infine escluso l’applicabilità del regime sanzionatorio attenuato (ex art. 116, c. 15, L. 388/2000), sottolineando che la disciplina del lavoro domestico è consolidata nel tempo e priva di profili di incertezza normativa.


