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Approvato il Ddl sulla cybersicurezza:

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 66 del 25 gennaio, ha approvato il Ddl che introduce disposizioni in materia di reati informatici e di rafforzamento della cybersicurezza nazionale.

In merito ai reati informatici il testo prevede l’innalzamento delle pene, l’ampliamento dei confini del dolo specifico, l’inserimento di aggravanti e/o il divieto di attenuanti per diversi reati commessi mediante l’utilizzo di apparecchiature informatiche e finalizzati a produrre indebiti vantaggi per chi li commette, a danno altrui o ad accedere abusivamente a sistemi informatici e/o a intercettare/interrompere comunicazioni informatiche e telematiche.

Previsto anche il rafforzamento dele funzioni dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) e il suo coordinamento con l’Autorità giudiziaria in caso di attacchi informatici, con specifiche procedure volte a rendere più immediato l’intervento dell’Agenzia a fini di prevenzione degli attacchi e delle loro conseguenze e del ripristino rapido delle funzionalità dei sistemi informatici.

Obbligo di segnalazione e notifica per determinati soggetti pubblici
Il Ddl prevede l’obbligo, a carico di amministrazioni centrali, Regioni, Province, Comuni sopra i 100 mila abitanti, ASL e aziende di trasporto pubblico locale, di segnalazione e notifica all’Agenzia degli incidenti con impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici. 
L’inosservanza di tale obbligo comporta:

  • per il singolo inadempimento, la comunicazione da parte dell’Agenzia del possibile invio di ispezioni, nei 12 mesi successivi all’accertamento del ritardo o dell’omissione, anche al fine di verificare l’attuazione di interventi di rafforzamento della resilienza;
  • per la reiterata inosservanza dell’obbligo di notifica, l’applicazione all’ente, da parte dell’Agenzia, di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000 a euro 125.000;
  • per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, la violazione delle disposizioni può costituire causa di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile.

I suddetti enti pubblici, quando individuati come esposti a specifiche vulnerabilità, devono provvedere senza ritardo, e comunque non oltre i 15 giorni dalla comunicazione, ad adottare interventi risolutivi indicati dalla stessa ACN al fine di  migliorare la loro resilienza alla cybersicurezza. 
In caso di specifiche questioni di particolare rilevanza , come iniziative in materia di cybersicurezza del Paese, potrà essere convocato il Nucleo per la cybersicurezza, includendo rappresentanti della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, della Banca d’Italia e altri operatori previsti dalla normativa vigente.

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