Nella circolare n. 22/02 l’INAIL precisa che l’amministratore unico non socio della società è sempre escluso dall’obbligo assicurativo all’INAIL, anche quando sia titolare di rapporto di collaborazione, salvo il caso in cui debba attenersi a un mandato conferitogli dall’assemblea dei soci o da altri organi sociali con obbligo di riferire in ordine all’attività svolta (vale a dire l’esistenza di un rapporto di dipendenza funzionale).
(Fonte: ItaliaOggi)
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AMMINISTRATORI NON SOCI SENZA INAIL
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