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Aliquota Iva ordinaria per gli sciroppi non classificabili come ‘integratori alimentari’

Con Risposta ad interpello n. 175 del 21 agosto l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti ad una società che si occupa dello sviluppo e della commercializzazione di integratori alimentari e dispositivi medici, che chide di conoscere l’aliquota IVA applicabile alla cessione di 24 dispositivi medici di nuova produzione che la stessa intende commercializzare.
La società ha provveduto a richiedere i pareri tecnici di classificazione all’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, in coerenza con le indicazioni fornite dall’Ag. Entrate con la Circolare 32/E del 2010.

La società, tenuto conto dei pareri ricevuti dall’ADM, ritiene le cessioni dei 24 prodotti descritti nel quesito debbano essere assoggettate a IVA con applicazione dell’aliquota del 10%.

Parere diverso quello dell’Agenzia delle Entrate, in particolare relativamente a 4 prodotti qualificati dall’ADM all’interno della categoria merceologica degli sciroppi, in considerazione dell’alta concentrazione di zuccheri presenti in essi, e classificati alla voce 2106 della nomenclatura combinata della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72.

In base alla norma di interpretazione autentica, spiegano le Entrate, possono fruire dell’aliquota ridotta i prodotti che, pur classificati ai fini doganali tra i prodotti farmaceutici e medicamenti, non sono commercializzati come tali, bensì come dispositivi medici, sempre che gli stessi siano classificati nella voce 3004.
Diversamente, se tali prodotti non sono riconducibili in nessun’altra voce della Tabella A, la loro cessione è soggetta all’aliquota IVA ordinaria (22%).

La classificazione doganale nella voce 2106 dei 4 prodotti non consente, infatti, l’applicazione dell’aliquota del 10% ai sensi del n. 80) della Tabella, in quanto gli stessi sono costituiti, come rappresentato dalla Società istante, da una soluzione liquida, quindi hanno la natura di sciroppi espressamente esclusi dall’ambito applicativo della previsione di cui al n. 80), a meno che tali prodotti non siano classificabili come integratori alimentari, ai sensi del d.lgs. n. 169/2024, di attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari.

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