È illegittimo il provvedimento con cui l’amministrazione comunale vieta, per tutta la durata della stagione balneare, di condurre nelle spiagge destinate alla libera balneazione e di farvi permanere qualsiasi tipo d’animale, anche sorvegliato e munito di regolare museruola e guinzaglio, concedendo solo la possibilità di far accedere gli animali negli stabilimenti balneari a pagamento i cui concessionari abbiano creato delle apposite zone.
Fonte: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio; sede di Latina; sezione I; sentenza, 11-03-2019, n. 176 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


