La Corte di Cassazione, Prima sezione Civile, con la Sentenza n. 1625 del 28-02-2016, ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 132, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 196 del 2003 trascorso il primo termine di ventiquattro mesi, è precluso l’utilizzo dei dati del traffico telefonico, nonché l’accesso agli stessi, da parte dei privati, per finalità di repressione dei reati diversi da quelli di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p..
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