Ricorso per rimborso IRAP Promotore Finanziario, Agente, artigiano o imprenditore individuale in genere

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ID: 79870
Modello di ricorso per la richiesta del rimborso dell'IRAP pagata da parte di promotori finanziari, agenti, artigiani o imprenditori individuali in genere. . Leggi la scheda per dettagli.

€ 29,75 + iva

Numerose sono le sentenze in tema di IRAP che hanno consolidato l’orientamento della giurisprudenza, di merito e della Cassazione, favorevole all’esclusione dell’applicazione dell’IRAP per i professionisti/imprenditori individuali “non autonomamente organizzati”.
L’Agenzia delle Entrate ha continuato però a sostenere che il possesso di partita IVA comporta automaticamente l’assoggettamento ad IRAP del professionista e non ha fornito indicazioni né sul concetto di “autonoma organizzazione“ né sul comportamento che detta figura di contribuente deve tenere, pur in presenza di un’organizzazione, senza che la stessa possa qualificarsi “autonoma”.
Giova segnalare che ancorché l’Agenzia delle Entrate nella C.M. 45/E del 13 giugno 2008 ha stabilito, in maniera apodittica –ci sia consentito- che l’imprenditore individuale deve sempre e comunque l’IRAP ciò non sia condivisibile. Infatti, la Circolare n. 2/IR del Consiglio Nazionale DCEC del 05.6.2008 ha stabilito quanto segue: “secondo quanto statuito dalla Corte Costituzionale, la linea di demarcazione tra imponibilità e non imponibilità IRAP deve essere collegata non alla qualificazione dell’attività svolta (impresa o lavoro autonomo), ma alla presenza o meno di una struttura organizzativa, alla definizione della quale si è dedicata negli ultimi anni la giurisprudenza di merito, dando origine a due filoni interpretativi contrapposti”.
La parola fine alla vicenda l’ha messa le recentissima SSUU della Corte di Cassazione n. 12110/’09 12111/’09 secondo la quale l’agente/promotore non è automaticamente soggetto IRAP, viceversa, lo stesso dovrà IRAP se e solo se autonomamente organizzato. Quindi valgono le stesse regole che valgono per i lavoratori autonomi.
In estrema sintesi: certamente l’imprenditore deve l’IRAP se lo stesso risulta autonomamente organizzato, ma non può condividersi la presunta e immotivata uguaglianza “imprenditore individuale = IRAP” (per un approfondimento si segnala A. Bullo, “L’IRAP per imprenditori individuali e studi associati, in Contabilità Finanza e controllo, n. 11/2008, da pag. 951). Conformi alla tesi sostenuta tale per cui non può condividersi imprenditore = Irap si segnala: Corte di Cassazione n. 2702 del 05.02.’08 e n. 2582 del 04.2.’08, CTP di Venezia sentenza n. 48 del 06 giugno 2007, Commissione Tributaria Provinciale di Venezia con la sentenza n. 11 del 26 marzo 2003, Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia del 06 giugno 2003 n. 15, Comm. Trib. Prov. Parma con la sentenza 18 giugno 2003 n. 27; Comm. Trib. Prov. Parma con la sentenza 15 novembre 2001 n. 93, CTR Marche n. 34 del 29.5.2007, CTR Marche n. 35 del 29.5.2007 CTR Marche n. 36 del 29.5.2007, CTR Marche n. 37 del 29.5.2007.
A questo punto, può rivelarsi opportuno, per il professionista/imprenditore individuale, proporre istanza per il rimborso dell’Irap e successivamente il ricorso IRAP vero e proprio.
Avverso il probabile rigetto dell’istanza, ovvero del silenzio rifiuto trascorsi 90 giorni dall’istanza, occorrerà presentare ricorso ed avviare il contenzioso. A tale proposito si è elaborato un ricorso in materia di IRAP (da istanza di rimborso) verso un promotore finanziario (reddito d’impresa e riferito quindi agli imprenditori individuali) dettagliato e completo. Giocoforza che lo stesso ricorso, tramite dei semplicissimi adattamenti, può andare bene anche come ricorso IRAP per un agente di commercio, un artigiano imprenditore individuale o un qualsiasi altro imprenditore individuale che si ritenga privo di autonoma organizzazione.

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