Istanza di rimborso IRAP per un contribuente che ha già vinto in una precedente sentenza passata in giudicato

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ID: 78402
Istanza di rimborso IRAP “consistente” per un contribuente che ha già vinto in una precedente sentenza oggi passata in giudicato e ruolo del c.d. Giudicato esterno. vedi scheda per dettagli.

€ 19,84 + iva

La presente istanza (tratta da un caso reale) affronta un tema molto importante nell’ambito della strategia in materia di IRAP professionisti.
Si supponga il seguente esempio: professionista che può chiedere a rimborso in IRAP in 4 anni circa 21.000 E. Professionista privo di dipendenti ma con un quantum di collaborazioni importante (ancorché trattasi di collaborazioni esterne) e con pochi cespiti. Quale può essere la strategia migliore per “portare a casa” tutti i 21.000 E?
Si ritiene che chiedere, in detta circostanza, tutti i 21.000 E non sia conveniente e foriero, forse, di una sconfitta (non tanto in diritto ma quanto per il quantum richiesto). Meglio allora chiedere 1000/1500 E con un primo ricorso; provare a vincerlo.
Nel caso di vittoria e di passaggio in giudicato della sentenza (la stessa è facile che passi in giudicato posto che l’appello su un quantum così basso di solito non avviene, si ritiene), se il professionista ha le stesse caratteristiche nei quattro anni specificati, ebbene si farà una seconda istanza e un secondo ricorso chiedendo, però, l’applicazione del c.d. giudicato esterno e la vittoria (sui 19.000 E circa) dovrebbe divenire scontata o quasi.
Ecco la principale questione da sollevare.
Preliminarmente giova sottolineare come il ricorrente ha già presentato ricorso in materia di IRAP professionisti e la sentenza della CTP di ….. n. … del …….. (sentenza già passata in giudicato –all …) diede totalmente ragione al ricorrente riconoscendo che lo stesso per i periodi in oggetto non doveva l’imposta e che lo stesso aveva diritto a ricevere la restituzione di quanto versato a titolo di IRAP.
Ciò specificato, posto che le condizioni (in riferimento all’eventuale organizzazione –non certo autonoma dello stesso) non sono cambiate (come di seguito puntualmente dimostrato dall’istante) anche per gli anni (in termini di versamento) dal 2006 e 2008, ebbene necessariamente, come imposto dalla costante Giurisprudenza –SSUU della Corte di Cassazione n. 13916 del 2006; Corte di cassazione 22036 2006, SSUU 226/2001, ecc.- vale il c.d GIUDICATO ESTERNO e pertanto anche nel caso di specie (nuova istanza) deve riconoscersi (posto che le condizioni non sono cambiate ed in ogni caso l’istante non è certamente autonomamente organizzato) il riconoscimento (immediato) che per gli anni in oggetto l’IRAP non è dovuta e vieppiù il diritto alla restituzione di quanto già versato a titolo di IRAP.

Per agevolare il lavoro del professionista abbiamo predisposto un modello di istanza da personalizzare a ciascun caso specifico.

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