Verbale per distruzione beni (ex DPR 441/1997 e circolare Ministero Finanze 193/E 1998)

Verbale per distruzione beni (ex DPR 441/1997 e circolare Ministero Finanze 193/E 1998)
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ID: 233207
Durante la vita dell’impresa può essere necessario procedere alla distruzione di beni strumentali o merce a causa, ad esempio, dell’obsolescenza dei beni stessi. L’utilizzo di determinate procedure consente di poter superare la presunzione per cui si considerano ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui l’imprenditore e/o il professionista svolgono la propria attività.
€ 5,00 + iva

Il controvalore massimo per l’eliminazione di beni tramite un atto notorio è stato fissato in 10.000 euro.

Per la distruzione volontaria di beni vi sono diverse possibilità:
• la rottamazione diretta (l’impresa provvede da sé),
• la rottamazione indiretta (i beni vengono ceduti o affidati a terzi specializzati nello smaltimento dei beni)
• la rottamazione su ordine (un organo della Pubblica Amministrazione ordina la distruzione dei beni).

Se il contribuente vuole godere della deducibilità dei costi correlati al venir meno dei beni dovrà seguire una stringente procedura che prevede la comunicazione preventiva all’Amministrazione Finanziaria, la redazione del verbale o della dichiarazione di distruzione e la compilazione del documento di trasporto.

La comunicazione preventiva all’amministrazione Finanziaria, da pervenire agli uffici competenti almeno 5 giorni prima dell’inizio delle operazioni di distruzione, dovrebbe avvenire tramite un apposito modello ministeriale che non è stato mai fornito e pertanto si redige in carta semplice indicando luogo, data e ora dell’operazione di distruzione, modalità di distruzione, natura, quantità e qualità dei beni, ammontare complessivo dei beni oggetto di distruzione da calcolare in base al prezzo di acquisto o di produzione, valore ottenibile dalla distruzione; la comunicazione va inviata all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza.

La redazione del verbale di distruzione per beni di valore superiore a 10.000 euro spetta ad uno dei seguenti soggetti che deve aver presenziato alle operazioni di distruzione (funzionario dell’amministrazione finanziaria, ufficiale della Guardia di Finanza, notaio).
Nel caso di rottamazione di beni di importo inferiore a 10.000 euro, il verbale/dichiarazione di distruzione è sostituito da una dichiarazione sostituiva di atto notorio resa direttamente dal rappresentante legale o da un procuratore dell’impresa ad un pubblico ufficiale, notaio o segretario comunale

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