In particolare ricordiamo che gli articoli del Codice Civile prevedono espressamente:
– che il presidente dell’assemblea accerti l’identità e la legittimazione degli intervenuti (articoli 2372 e 2479 -bis del c.c. ) e ne dia conto nel verbale;
– che il verbale indichi oltre alla data di svolgimento dell’assemblea, anche l’identità dei partecipanti ed il capitale da essi rappresentato; la norma specifica che tali indicazioni possono risultare anche per allegato; si ritiene però che tale allegato costituendo parte integrante e sostanziale del verbale debba essere iscritto nel libro dei verbali delle assemblee (articolo 2375 del c.c.);
– che il verbale indichi le modalità e il risultato delle votazioni e consenta l’identificazione (anche per allegato) dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti (articolo 2375, del c.c.);
– che il verbale riporti, su loro richiesta, gli interventi dei soci pertinenti rispetto all’ordine del giorno (articolo 2375, del c.c.).
L’articolo 2375 del c.c. è espressamente riferito ai verbali di assemblea delle S.p.A. ma si ritiene ovviamente applicabile per analogia anche ai verbali di assemblea delle S.r.l.
Ricordiamo che nelle Srl non esiste più la distinzione tra assemblea ordinaria e straordinaria per cui basta la semplice indicazione di assemblea.




