L’articolo 6 dello stesso Codice prevede però che gli Ets possano esercitare anche attività diverse, a condizione che ciò sia espressamente previsto in Statuto e che tali attività siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale.
Il Ministero del Lavoro, con la circolare del 27 dicembre 2018 n. 20 ha chiarito come, qualora un Ets intenda esercitare attività diverse, lo Statuto debba prevedere tale possibilità senza tuttavia l’obbligo di inserire un puntuale elenco delle stesse, la cui individuazione può essere effettuata successivamente dall’organo a cui lo statuto attribuisce tale competenza (verosimilmente il Consiglio direttivo).




