È rimesso alle scelte dei soci di determinare equilibri differenti nella distribuzione dei poteri di gestione della società tra soci ed amministratori e nel funzionamento dell’organo amministrativo e dell’assemblea. Questa ampia flessibilità nella strutturazione degli assetti interni, sia da un punto di vista organizzativo che di ripartizione dei poteri, fa sì che la s.r.l. si configuri come una società a “geometria variabile” che, come vedremo, a seconda delle scelte effettuate dai soci può avvicinarsi di volta in volta al modello delle società di persone o a quello delle società di capitali.
La legge si preoccupa solo di stabilire alcuni limiti (art. 2479, comma 2, c.c.); infatti sono inderogabilmente riservate alla competenza dei soci solo le decisioni che riguardino: - l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; - la nomina, se prevista nell’atto costitutivo, degli amministratori; - la nomina ex art. 2477 c.c. dell’organo di controllo o di un revisore; - le modificazioni dell’atto costitutivo; - le operazioni che di fatto modifichino l’oggetto sociale o i diritti dei soci.