Come noto, l’art. 26, D.P.R. n. 602/73, prescrive come la notifica possa essere effettuata anche a mezzo posta ad opera unicamente dei messi comunali o agenti della polizia municipale. Copiosa giurisprudenza di merito è pacificamente orientata nel senso di dichiarare l’inesistenza della notificazione di una cartella di pagamento effettuata da un soggetto privo del relativo potere.
In sostanza, condividendo tale approdo ricostruttivo, in caso di notifica eseguita direttamente tramite il servizio postale dall’Agente della riscossione, per qualsiasi atto amministrativo che rientri nella sua competenza, potrebbe essere eccepito il vizio di notifica inesistente, ovvero non sanabile, poiché l’eventuale sanatoria di cui all’art. 156 c.p.c. andrebbe eventualmente essere riferita ad una cartella con relata di notifica viziata, ma pur sempre notificata da un soggetto abilitato.
Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia per eccepire in via giurisdizionale, innanzi agli Organi della giustizia tributaria, l’inesistenza giuridica della cartella di pagamento, per palese violazione dell’art. 26, D.P.R. n. 602/73.




