Tuttavia:
– le presunzioni devono essere qualificate, vale a dire dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza;
– il reddito accertato deve essere accompagnato da elementi contabili quantificato e qualificato osservando le norme metodologiche attraverso la verifica in loco presso il contribuente;
– l’adeguata giustificazione da parte del contribuente della presunta antieconomicità della gestione può paralizzare la rettifica analitico-induttiva.
La bozza del ricorso avverso l’accertamento che ipotizza l’antieconomicità della gestione eccepisce non solo la nullità dell’atto per carenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d) D.P.R. 29.09.1973, n. 600, ma anche, in subordine, l’inapplicabilità dei profili di antieconomicità della gestione in comprovata situazione di crisi aziendale.
Il redattore deve sempre ed in ogni modo analizzare attentamente il proprio caso specifico pur trovandosi, per paragrafi, integralmente o parzialmente in una situazione similare.
Buon lavoro!




