Ricorso avverso avviso di accertamento per nullita’ dell’avviso di accertamento per carenza di motivazione ex art. 42, d.p.r. n. 600/73, irrilevanza ai fini probatori delle presunzioni semplicissime scaturite dal ritrovamento di files
Le informazioni acquisite dal computer dell’imprenditore, rappresentative di una contabilità non ufficiale, costituiscono, in quanto scritture dell’impresa stessa, elemento probatorio, sia pur presuntivo, utilmente valutabile, a condizione però che ai documenti extracontabili rinvenuti vengano affiancate altre prove.
E’ questo uno dei principi espressi dalla Corte di Cassazione secondo cui è necessario motivare la ricostruzione indiretta-presuntiva formulata in virtù del reperimento della documentazione extra contabile, anche mediante altri strumenti di accertamento in grado di rafforzare la valenza probatoria delle informazioni reperite extra-contabilmente, trattandosi queste ultime di presunzioni “semplicissime”.