L’organo di controllo è obbligatorio per un’associazione, riconosciuta o non riconosciuta Ets, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità).
L’art. 65, c. 7, lett e) Cts prevede il diritto dell’organismo territoriale di controllo (OTC) competente di nominare un componente dell’organo di controllo interno del Csv con funzioni di Presidente. Va subito chiarito che la nomina del Presidente dell’organo di controllo del Csv – Ets non vuol dire che sia un “rappresentante” dell’OTC e neppure un ispettore dell’OTC decentrato presso l’ente, ma lo stesso deve agire nella massima imparzialità e indipendenza prevista dalla normativa.




