Nel registro devono essere indicati, per ciascun volontario:
– il codice fiscale o, in alternativa, le generalità, il luogo e la data di nascita;
– la residenza o, in alternativa, il domicilio laddove non coincidente;
– la data di inizio e quella di cessazione dell’attività di volontariato presso l’organizzazione, che devono corrispondere alla data di iscrizione e cancellazione della persona nel registro.
Rispetto al decreto del 1992, non vi è più previsto l’obbligo di “barrare” e “firmare” il registro da parte del soggetto preposto alla sua tenuta ogni volta che esso venga modificato. Ma rimane comunque sempre l’obbligo di aggiornare il registro nel momento in cui si verifichi una variazione rispetto ai soggetti che svolgono attività di volontariato per l’ente.
Un’altra novità contenuta nell’articolo 3, 2 comma, del decreto del 6 ottobre 2021 (rispetto al precedente decreto del 14 febbraio 1992) è la possibilità di tenere il registro anche in forma elettronica e/o telematica, a condizione che i sistemi utilizzati assicurino l’inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte; vengono richiamate nello specifico anche le modalità previste dall’articolo 2215-bis, commi 2, 3 e 4 del codice civile.
L’articolo 3, 3 comma, del decreto del 6 ottobre 2021 , sempre in relazione ai registri tenuti con sistemi elettronici e/o telematici, stabilisce che essi possano essere messi a disposizione anche da parte delle reti associative del Terzo settore nei confronti degli Ets ad esse aderenti. in tal caso, la rete associativa può accedere ai dati contenuti nel registro ), il cui inserimento o modifica rimane però di esclusiva competenza del singolo aderente in quanto unico titolare dell’obbligo di tenuta del registro. Qualora l’ente dovesse cessare il rapporto di appartenenza alla rete associativa, conserverà comunque copia digitale delle iscrizioni inserite per il relativo periodo di appartenenza.




