E’ riconosciuta la facoltà di chiedere l’assegnazione dell’immobile pignorato allo Stato solo se si procede per entrate tributarie.
I crediti fiscali vantati da Agenzia Riscossione rappresentano l’unico parametro per la determinazione del prezzo di assegnazione dell’immobile pignorato allo Stato ai sensi del comma 1 dell’art. 85 D.P.R. n. 602/1973, in quanto non è possibile che con il meccanismo dell’assegnazione in sede di esecuzione fiscale vengano soddisfatti eventuali altri crediti ivi azionati.
Si propone, a beneficio dei cortesi lettori, una traccia di opposizione che, sviluppata in cinque cartelle, riprende alcune delle motivazioni che eccepiscono l’illegittimità del procedimento di assegnazione dell’immobile allo Stato a causa di partite erariali e diverse da quelle erariali non onorate.