Inizialmente l’espressione “nell’esercizio diretto dell’attività sportiva” ha indotto numerose perplessità, portando a ritenere che potesse essere remunerato soltanto chi svolgesse fisicamente attività sportiva, come gli atleti e gli arbitri, ed invece fossero esclusi coloro che permettevano il raggiungimento dei fini istituzionali anche attraverso attività amministrative o di gestione, senza alcun vincolo di subordinazione o alcun rapporto di collaborazione.
Anche l’Agenzia delle Entrate, in un primo tempo, con la Circolare 34/E del 26 marzo 2001, aveva supportato tale interpretazione.




