Pertanto, nel caso di trasferta del volontario fuori dal territorio comunale di residenza dello stesso, possono essergli riconosciuti:
1) RIMBORSI SPESE DOCUMENTATI (cd. «a piè di lista») SENZA LIMITE. Ammesso il rimborso chilometrico, dietro specifica richiesta del volontario con dettaglio delle trasferte effettuate, km percorsi A/R e dell’automezzo utilizzato (tariffa ACI).
2) RIMBORSI SPESE NON DOCUMENTATI E AUTOCERTIFICATI, CON IL LIMITE DI 150 EURO MENSILI. Oltre all’autocertificazione del volontario è richiesta la delibera dell’organo di amministrazione dell’ente




