L’attività del volontario, inoltre, a differenza da quanto avviene per i rapporti associativi disciplinati dal Codice civile, è rivolta alla generalità della collettività e non si limita ai soli membri dell’ente: tale circostanza, tuttavia, non fa perdere al volontariato il suo carattere fondante, vale a dire l’infungibilità dell’attività prestata, in quanto personale e comunque guidata da finalità solidaristiche, che sorreggono e qualificano l’attività stessa, distinguendola così dal rapporto di lavoro subordinato.
A differenza del contratto di lavoro gratuito, quale contratto atipico, il volontariato è un contratto tipico, in quanto normativamente previsto e pacificamente non qualificabile in termini di lavoro subordinato: anzi, proprio la legge sul volontariato ci offre la dimostrazione di come sia possibile “sganciare” proprio il lavoro gratuito dalla dicotomia autonomia/subordinazione. La prestazione del volontario, infine, può essere qualificata come modalità di adempimento del contratto associativo che intercorre tra gli aderenti all’organizzazione, nella quale l’opera personale dei soci costituisce l’oggetto stesso del conferimento all’ente al fine di conseguire i propri scopi istituzionali (es. sociali, civili, culturali, ecc. …). Altre tipologie di lavoro gratuito, in conclusione, possono essere riscontrate.




