L’incarico di amministratore (Consigliere di Amministrazione o Amministratore Unico) può essere soggetto a scadenza o a tempo indeterminato (per le Srl), ma in ogni caso per l’amministratore è prevista la facoltà di dimettersi e rinunziare all’incarico.L’efficacia delle dimissioni è diversa nel caso in cui la società abbia un amministratore unico o un consiglio di amministrazione.
La condizione da rispettare sempre è quella di garantire la continuità della gestione aziendale. La rinunzia per dimissioni ha effetto solo a partire dal momento in cui l’organo amministrativo sia stato ricostituito per effetto dell’accettazione dei nuovi amministratori (cd. prorogatio).