Il credito d’imposta, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30% dei relativi canoni. Alle strutture alberghiere il credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente. Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio o per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale per ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Con riferimento al mese di marzo è espressamente vietato il cumulo con il credito d’imposta per l’affitto di botteghe e negozi previsto dall’articolo 65 D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020. Questo foglio di lavoro è utile per il calcolo, ma anche l’organizzazione e l’archiviazione del lavoro da svolgere su un gran numero di clienti. Le istruzioni allegate dettagliano anche le ulteriori condizioni e i corretti riferimenti normativi. N.B. A seguito delle modifiche introdotte dal DL 104/2020 (c.d. decreto Agosto) il credito d’imposta è stato esteso anche per il mese di giugno (luglio per le strutture turistico ricettive con attività stagionale). Inoltre anche strutture termali sono state incluse tra i soggetti per i quali non si applica il limite dei ricavi di 5 milioni di euro.




