L’atto di fondazione deve contenere:
- la denominazione dell’Ente e lo scopo della Fondazione, che deve essere determinato e lecito, e non in contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico. Inoltre, deve coincidere con un interesse collettivo ed altruistico meritevole di tutela, e non con il mero interesse individuale del fondatore. Lo scopo dell’Associazione può essere perseguito anche con attività economica e imprenditoriale;
- la descrizione del Patrimonio, che costituisce lo strumento essenziale per il conseguimento dello scopo della Fondazione, oltre a servire come garanzia per gli eventuali creditori dell’Ente, deve essere adeguato allo scopo perseguito dall’Ente e utilizzato solo per realizzare tale scopo;
- l’organizzazione di uomini e mezzi, che svolgono l’attività necessaria per il funzionamento dell’Ente. L’organizzazione della Fondazione è una struttura stabile di personale, organi e uffici, strumentali al perseguimento dello scopo dell’Ente;
- le norme sull’ordinamento e l’amministrazione, cioè le regole che disciplinano la nomina e il funzionamento dell’organo amministrativo.
Questo può essere composto da una o più persone, così da formare un Consiglio di Amministrazione. Tale ruolo può essere affidato anche a persone giuridiche.
L’atto di fondazione può prevedere anche altri organi collegiali, quali assemblee, consigli direttivi e organi di controllo. In tal caso, l’atto di fondazione dovrà indicare le rispettive attribuzioni, nonché le modalità di nomina e di sostituzione.
• i criteri e le modalità di erogazioni delle rendite a terzi, che devono essere determinate nell’atto di fondazione. Questo riguarda sole le fondazioni la cui attività consiste nell’erogare somme di denaro o altre prestazioni a favore dei beneficiari. Con il termine di rendita si intende sia il patrimonio originale della fondazione, sia i proventi della sua attività;
• le norme relative all’estinzione dell’Ente, alla sua trasformazione e alla sua devoluzione del Patrimonio. In nessun caso, l’atto di fondazione può prevedere che i beni residui, in caso di estinzione dell’Ente, tornino al fondatore o vadano ai suoi eredi.




