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PRIVACY: nuovamente sanzioni per le telecamere

PRIVACY: nuovamente sanzioni per le telecamere
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Preliminarmente richiamo l’articolo pubblicato dalla Collega dott.ssa Forte dal titolo “Un caffè da 15.000 euro” ribadendo la necessità di osservare scrupolosamente le indicazioni del Garante circa l’installazione di sistemi di videosorveglianza.

L’informativa all’interessato è costituita, nel caso di sistemi di videosorveglianza, da appositi cartelli da affiggere in corrispondenza di ogni telecamera, nonché anche dall’affissione di apposito cartello all’ingresso dell’esercizio, in quanto come infra indicato, l’interessato deve essere informato che sta per accedere ad un’area videosorvegliata, cioè il cartello-informativa deve essere affisso, nell’ipotesi  di esercizio commerciale, anche all’ingresso dell’esercizio ed è consigliabile che riporti gli estremi dell’autorizzazione ottenuta dall’Ispettorato Provinciale del Lavoro. Il cartello deve inoltre avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema sia eventualmente attivo in orario notturno.

Il Garante ha nuovamente emesso ordinanza-ingiunzione lo scorso 12 maggio 2022 nei confronti di un esercizio commerciale su segnalazione del Corpo di Polizia Locale della Vallesabbia (in provincia di Brescia) nella quale veniva indicato che in un esercizio commerciale risultavano installate otto telecamere attive e funzionanti e non vi era traccia di alcuna informativa obbligatoria ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento.

Il Garante informava quindi la società dell’avvio del procedimento e della possibilità di produrre scritti difensivi o documenti: la società nulla produceva.

Il Garante sottolinea che “gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata” (cfr., in tal senso, punto 3.1. del provvedimento in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 pubblicato in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010, doc. web n. 1712680)” e che “il titolare del trattamento deve apporre idonei cartelli informativi secondo le indicazioni contenute al punto 3.1. del provvedimento in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 sopra citato (cfr., in tal senso, anche le Faq in materia di videosorveglianza pubblicate sul sito web dell’Autorità, doc. web n. 9496574).”

Analogamente le “Linee Guida n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video”, adottate il 29 gennaio 2020 dal Comitato europeo per la protezione dei dati, al punto 7) specificano che “per quanto riguarda la videosorveglianza, le informazioni più importanti devono essere indicate [dal titolare] sul segnale di avvertimento stesso (primo livello), mentre gli ulteriori dettagli obbligatori possono essere forniti con altri mezzi (secondo livello)”. Nelle Linee Guida si prevede, inoltre, che “tali informazioni possono essere fornite in combinazione con un’icona per dare, in modo ben visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d’insieme del trattamento previsto (articolo 12, paragrafo 7, del RGPD). Il formato delle informazioni dovrà adeguarsi alle varie ubicazioni”. Le informazioni dovrebbero essere posizionate in modo da permettere all’interessato di riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza, prima di entrare nella zona sorvegliata (approssimativamente all’altezza degli occhi) “per consentire all’interessato di stimare quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario”.

Il Garante, dopo aver considerato gli elementi indicati nell’art. 83, paragrafo 2 del Regolamento, ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e della relativa quantificazione, atteso che la sanzione deve essere in ogni singolo caso effettiva, proporzionata e dissuasiva:

  • tenuto conto della natura, gravità e durata della violazione, tenuto conto della condotta del titolare del trattamento e la responsabilità connessa all’inadempimento dell’obbligo di rendere l’informativa agli interessati
  • tenuto conto che la società non ha cooperato con l’Autorità
  • tenuto conto dell’assenza di precedenti specifici a carico della società in materia di violazioni alla disciplina del trattamento di dati personali

determina l’ammontare della sanzione pecuniaria in misura pari ad euro 2.000 (duemila), nonché la pubblicazione del provvedimento sul sito web del Garante.

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