Novità PEC Amministratori: dal 31 ottobre si cambia!

Il DL 159/2025 (“Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”) comprende una norma che ben poco ha a che fare con il suo tema. L’art. 13, in vigore dal 31 ottobre 2025, prevede infatti importanti novità sull’obbligo di iscrivere il domicilio digitale degli amministratori dei soggetti già iscritti al Registro Imprese previsto dal comma 860 dell’art. 1 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025).
Novità PEC Amministratori: dal 31 ottobre si cambia!
Ascolta l'articolo | 00:00
00:00
00:00

L’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 è stato modificato dal suddetto art. 13 del DL 159/2025 e dal 31 ottobre 2025 la norma stabilisce ora quanto segue: “L’obbligo di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria. Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa. Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico”.

 

SONO QUINDI DUE LE NOVITA’ IMPORTANTI

  • L’obbligo di comunicare al Registro Imprese il domicilio digitale degli amministratori, stabilito inizialmente in capo a tutti gli amministratori, dal 31 ottobre 2025 è LIMITATO ai soli AMMINISTRATORE UNICO, AMMINISTRATORI DELEGATI O IN LORO MANCANZA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
  • Il domicilio digitale degli amministratori NON PUO’ COINCIDERE CON IL DOMICILIO DIGITALE DELL’IMPRESA.

 

L’obbligo si applica:

  • soltanto per tutti coloro che nelle società di capitali, nelle società consortili e nelle cooperative assumono la carica di amministratore unico o di amministratore delegato. Se manca la figura dell’amministratore delegato, l’obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale ricade, come ricordato, sul presidente del consiglio di amministrazione.
  • ai soli amministratori indicati, quando nominati o confermati alle suddette cariche. Tali nomine o conferme possono avvenire sia al momento della costituzione della società che successivamente, in ogni fase successiva in cui intervenga una nuova nomina o conferma negli incarichi indicati. In mancanza dell’indicazione del domicilio digitale la richiesta di iscrizione dell’atto costitutivo o la richiesta di iscrizione della nomina/conferma degli amministratori verranno sospese e verrà chiesta la loro regolarizzazione, in assenza della quale, l’ufficio potrà rifiutare l’iscrizione richiesta.

Tutti gli amministratori obbligati già iscritti alla data del 31 ottobre 2025 che non hanno ancora comunicato il domicilio digitale all’ufficio del Registro Imprese DEVONO COMUNICARE IL PROPRIO DOMICILIO DIGITALE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2025.

 

Diritti di segreteria, imposta di bollo e sanzioni

La mera comunicazione del domicilio digitale da parte dei soggetti obbligati e sopra indicati non è soggetta a imposta di bollo e diritto di segreteria.

La comunicazione del domicilio digitale dei soggetti obbligati, compiuta all’interno delle domande di iscrizioni di atti costitutivi o di nomine/conferme degli amministratori (o di altre domande o denunce) sconta il diritto di segreteria e l’imposta di bollo previsti per tali adempimenti.

La mera comunicazione del domicilio digitale da parte degli altri amministratori, non più obbligati all’adempimento, è invece soggetta al pagamento:

  • del diritto di segreteria di € 30,00 e dell’imposta di bollo di € 65,00, in caso di altri amministratori di società di capitali;
  • del diritto di segreteria di € 30,00 e dell’imposta di bollo di € 59,00 in caso di amministratori di società di persone.

L’art. 13 c. 4 del DL 159/2025 prevede l’applicazione di sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto degli obblighi indicati.

ALTRI APPROFONDIMENTI
‘Non succede, ma se succede?’: dagli attacchi ai frigoriferi d’Europa alla governance del rischio cyber

‘Non succede, ma se succede?’: dagli attacchi ai frigoriferi d’Europa alla governance del rischio cyber

Redazione AteneoWeb
È bastato alterare da remoto la temperatura di pochi gradi per proiettare la sicurezza industriale in un incubo finora relegato alla fantascienza: centinaia di tonnellate di prodotti deperibili ridotte a...
Liquidazione controllata: lo stato passivo esecutivo come guida vincolante per la distribuzione

Liquidazione controllata: lo stato passivo esecutivo come guida vincolante per la distribuzione

FOCUS TEMATICO
Redazione AteneoWeb
Una volta insediatosi, il liquidatore nominato dal Tribunale procede all'accertamento del passivo secondo il rito stabilito dall'articolo 273 CCII: riceve le domande dei creditori, predispone il progetto di stato passivo,...
Quella lira non muore mai: le soglie fiscali che non si adeguano all’inflazione

Quella lira non muore mai: le soglie fiscali che non si adeguano all’inflazione

Redazione AteneoWeb
Con l'approvazione del Decreto Legislativo 19 giugno 2026, n. 117, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 152 alla Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2026, l'ordinamento tributario italiano ha varato il nuovo...

Quiz Cybersecurity e Modello 231

La tua azienda è davvero protetta?
Scoprilo in 2 minuti.

Resta sempre aggiornato su fisco, lavoro e normativa

Informazioni chiare e selezionate, pensate per i professionisti, direttamente nella tua e-mail.