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Corrispettivi telematici: il punto dopo la Risoluzione dell’Agenzia Entrate

Corrispettivi telematici: il punto dopo la Risoluzione dell’Agenzia Entrate
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L’Agenzia Entrate, con la Risoluzione n. 6/E del 10 febbraio 2020, ha reso noto che, in via esclusiva, per i contribuenti obbligati alla gestione dei corrispettivi elettronici in via anticipata a partire dal 1° luglio 2019, è concessa una riapertura dei termini con riferimento all’aspetto connesso alla trasmissione telematica dei corrispettivi riferiti al 2° semestre 2019, consentendo che la stessa avvenga in assenza di sanzioni se effettuata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2019, e quindi Modello IVA 2020 da trasmettersi telematicamente entro il 30 aprile 2020.

Si ricorda che l’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015, e per la precisione il comma 6-ter, ha disposto per i contribuenti che hanno conseguito nel 2018 un volume d’affari superiore a euro 400.000 l’obbligo alla gestione dei corrispettivi elettronici (memorizzazione elettronica e trasmissione telematica) in via anticipata a partire dal 1° luglio 2019, mentre l’obbligo “diffuso” a carico di tutti i contribuenti di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 è decorso a partire dal 1° gennaio 2020.

Tale obbligo poteva essere adempiuto tramite la dotazione di un registratore telematico oppure avvalendosi della cosiddetta procedura transitoria.

La procedura transitoria prevede che l’obbligo, nei primi 6 mesi di vigenza, risulta rispettato continuando a certificare i corrispettivi con l’utilizzo dei pregressi strumenti certificativi, ovvero emissione di scontrino fiscale oppure di ricevuta fiscale e mantenimento del registro dei corrispettivi di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972 (adempimento questo “sostitutivo” degli obblighi di memorizzazione), ma trasmettendo telematicamente i corrispettivi stessi tramite un’apposita procedura transitoria presente sulla piattaforma Fattura e Corrispettivi, da effettuarsi entro il mese successivo a quello di esecuzione dell’operazione.

Ora, con la risoluzione n. 6/E del 10 febbraio 2020, il panorama normativo muta nuovamente, in maniera importante, per quanto la risoluzione stessa riguardi esclusivamente i contribuenti obbligati ai corrispettivi elettronici in via anticipata al 1° luglio 2019, mentre alcuna informazione o apertura viene prevista a favore dei contribuenti obbligati dal 1° gennaio 2020.

I contribuenti obbligati dal 1° gennaio 2020 potranno quindi godere della procedura transitoria fino al 30 giugno 2020:

  • certificando i corrispettivi per mezzo di scontrini e ricevute fiscali;
  • inviando i relativi dati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
  • liquidando correttamente e tempestivamente le imposte.

Il primo termine da tenere a mente è dunque la fine di febbraio 2020 (2 marzo 2020 perché il 29 cade di sabato), data massima entro la quale dovranno essere trasmessi con procedura transitoria (o tramite RT) i corrispettivi di gennaio 2020.

Si ricorda che non sussiste invece l’obbligo memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi:

  • se le operazioni sono state documentate con fattura,
  • se le attività ricadono in una delle fattispecie di esonero previste

La norma, a regime, prevede che i corrispettivi debbano essere necessariamente memorizzati elettronicamente (e quindi, con utilizzo di RT o di app Documento Commerciale On Line – no scontrino/ricevuta fiscale), nonché trasmessi tassativamente entro 12 giorni.

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio applicabile ai corrispettivi elettronici, la sanzione amministrativa è quella prevista dall’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 471/1997, ovvero il 100% dell’imposta, con un minimo di 500 euro, come previsto dal successivo comma 4.

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