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Bonus giovani: istruzioni operative per ricevere gli sgravi contributivi dopo la conversione dell’art. 22 del D.l. 60/2024

Bonus giovani: istruzioni operative per ricevere gli sgravi contributivi dopo la conversione dell’art. 22 del D.l. 60/2024
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DESTINATARI DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO BONUS GIOVANI 

Il decreto-legge n. 60/2024 ha introdotto un esonero del 100% dei contributi previdenziali per:

  • i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato giovani che non hanno compiuto 35 anni (34 anni e 364 giorni) e non sono mai stati occupati a tempo indeterminato fra il 1 settembre 2024 e il 31 dicembre 2025
  • i datori di lavoro che trasformano contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato fra il 1 settembre 2024 e il 31 dicembre 2025 di giovani che non hanno compiuto 35 anni.

 

ESCLUSIONI DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO BONUS GIOVANI 

Sono esclusi da questi benefici:

  • i collaboratori domestici e gli apprendisti poiché rapporti di lavoro che già presentano benefici dal punto di vista di aliquote previdenziali ridotte;
  • l’assunzione di personale con qualifica di dirigente;
  • lavoratori a chiamata a tempo indeterminato.

 

MISURE DELL’ESONERO

 L’esonero consiste nel 100% dei contributi carico datore di lavoro:

  • fino a 500,00 euro mensili per assunzioni di giovani (fino 35 anni) a tempo indeterminato o trasformazioni a tempo indeterminato di tempi determinati effettuati fra il 1 settembre 2024 e il 31 dicembre 2025;
  • fino a  650,00 euro mensili per assunzioni di giovani (fino 35 anni) a tempo indeterminato o trasformazioni in sedi o unità produttive nelle regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna per assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni a tempo indeterminato di tempi determinati effettuati fra il 31 gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, l’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea per l’esonero relativo alla ZES unica del Mezzogiorno.

 

DATORI DI LAVORO CHE HANNO ACCESSO AL BONUS GIOVANI

– Gli esoneri sono riconosciuti a tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo.

– Le misure non si applicano alla pubblica Amministrazione.

 

CONDIZIONI DA RISPETTARE PER AVERE DIRITTO AL BONUS GIOVANI

Il diritto agli esoneri è subordinato:

  • al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori
  • al fatto che il datore di lavoro deve essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale e non deve aver violato le norme a tutela delle condizioni di lavoro

Gli incentivi non spettano:

  • se l’assunzione viola il diritto di precedenza;
  • se sono in atto sospensioni dal lavoro per crisi aziendale.

 

CONDIZIONI PARTICOLARI PER AVER DIRITTO AL BONUS GIOVANI

– Gli esoneri spettano:

  • anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro con rapporti part-time a tempo indeterminato, purché la data di decorrenza sia la medesima.
  • In caso di cessione del contratto o trasferimento d’azienda.

 

CUMULO DEI BENEFICI CONTRIBUTIVI

Le agevolazioni non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

E’ possibile fruire prima dell’incentivo previsto dalla legge n. 92/2012 e poi degli incentivi in commento per la trasformazione a tempo indeterminato.

– Sono cumulabili con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore.

 

PROCEDIMENTO AFFINCHE’ IL DATORE DI LAVORO ABBIA ACCESSO AL BONUS GIOVANI

– I datori di lavoro devono inoltrare all’INPS la domanda di ammissione all’agevolazione tramite il modulo online disponibile sul sito istituzionale: “Incentivi Decreto Coesione – Art. 22 – Giovani”.

Nel modulo andranno indicati i dati identificativi dell’impresa, del lavoratore, del contratto e l’indicazione della regione e provincia di esecuzione della prestazione lavorativa.

L’INPS calcolerà l’ammontare del beneficio spettante e fornirà e un riscontro di accoglimento, procedendo alla registrazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato per l’esonero di cui all’articolo 22, comma 3.

Per i rapporti di lavoro già instaurati: l’INPS fornirà l’esito di accoglimento con l’importo spettante, per i rapporti di lavoro non ancora instaurati, invece, l’INPS calcolerà l’ammontare del beneficio spettante invitando il soggetto interessato a procedere con l’instaurazione del rapporto di lavoro dimostrato dall’invio della comunicazione obbligatoria di assunzione entro 10 giorni.

 

Fonti normative: D.L n. 60/2024, L. n. 95/2024, Circolare Inps n.90/2025

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